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Gli eventi di Crans-Montana in Svizzera, dove all’interno del bar (perché era un bar e non locale specifico per eventi) “Le Constellation” hanno trovato la morte 40 giovani e 116 sono risultati feriti, molti gravemente, stimolano una riflessione sulle condizioni di sicurezza di locali simili in Italia.
Subito dopo l’accaduto, nelle varie trasmissioni televisive i soliti “esperti”, ma anche i politici, si sono affannati a rassicurare i cittadini che questo in Italia non sarebbe mai potuto accadere, perché abbiamo norme che non consentono quello che là invece era stato consentito, magnificando inoltre gli stringenti controlli italiani su questo tipo di attività.
Le cose non stanno in questi termini ed è opportuno fare un attimo di chiarezza, anche a tutela di chi si occupa seriamente e a vario titolo di eventi e spettacoli o gestisce attività di questo tipo.
Va premesso che le norme che regolano questo tipo di attività sono esageratamente antiquate.
La materia è infatti fondamentalmente ancora regolata dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (TULPS – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), articoli 68, 69 e 80, un insieme di disposizioni normative ovviamente inadeguate, perché il mondo di oggi non è certo quello di 95 anni fa.
Progressivamente però, pur mantenendo in vigore il nucleo normativo iniziale, una serie di liberalizzazioni, alcune delle quali dovute al periodo covid, hanno fatto si che non solo le attività minori non sono più soggette ad autorizzazione esplicita, bensì a semplice SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), ma si è andati via via ad allargare l’ambito di queste attività “liberalizzate”.
In estrema sintesi fino ad alcuni anni fa per la realizzazione di qualsiasi evento temporaneo, dal piccolo evento musicale di allietamento di un’attività di ristorazione al concerto in piazza, era necessario munirsi di una specifica autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 68 TULPS e, in determinati casi, di un previo rilascio di agibilità previsto dall’art. 80 TULPS, che avveniva a seguito del sopralluogo di una Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli (comunale o provinciale in funzione del numero di persone che avrebbero partecipato all’evento stesso) che doveva esprimere un parere tecnico.
Oggigiorno molte di queste cose sono state abolite.
Dapprima si è eliminata l’autorizzazione ex art. 68 TULPS in locali con capienza massima fino a 200 persone, a condizione che lo spettacolo terminasse entro le ore 24 dello stesso giorno.
Poi, nel periodo covid, si è portato temporaneamente questo limite a 2.000 persone per poi renderlo, passato il periodo del covid, permanente, consentendo che l’evento continuasse fino alle ore 1 del giorno successivo.
Nel contempo, in presenza di determinate condizioni, si è eliminata la necessità del rilascio dell’agibilità (art. 80 TULPS) e quindi del previo parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, sostituendolo con una dichiarazione di un tecnico abilitato.
Con le circolari del Ministero dell’interno in data 9 maggio 2024 e in data 17 luglio 2024 è stato ultimamente ribadito che gli eventi accessori ad attività di somministrazione (per intendersi come era quello del bar “Le Constellation”) non necessitano di alcunché.
Testualmente, riferendosi agli articoli 68 e 80 del TULPS: “Infatti, devono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o trattenimenti musicali e/o danzanti allestiti in occasione di singole e specifiche ricorrenze (es. festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente accessoria rispetto a quella principale della ristorazione licenza.” Riepilogando: 1) le attività di locale notturno, discoteca, teatro, cinema o simili, non rientrano nel regime semplificato e devono quindi ottenere prima l’agibilità del locale (oltre ovviamente l’agibilità edilizia), poi l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività; 2) la realizzazione di eventi temporanei, sempre a livello professionale, qualora lo spettacolo termini entro le ore 1 del mattino successivo e con un massimo di 2.000 spettatori, può accedere al regime semplificato (SCIA e, a determinate condizioni, agibilità sostituita da dichiarazione di tecnico abilitato); 3) la stessa realizzazione di eventi, se esercitata come collaterale all’attività di somministrazione (bar o ristorante che sia) non ha obblighi di sorta.
Quanto sopra è ribadito dalla circolare del Ministero dell’interno del 7 maggio 2024: “Sono, pertanto, considerati esenti dalla disciplina dei pubblici spettacoli e dai controlli delle Commissioni di vigilanza quei trattenimenti organizzati occasionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo”.
Dunque dire che quel che è accaduto a Cras Montana non sarebbe accaduto in Italia perché nel nostro paese per fare la stessa attività si deve essere autorizzati non corrisponde alla realtà dei fatti.
Un velo pietoso va steso anche sui controlli.
Infatti dal 2024 i controlli di polizia sulle attività economiche in generale sono stati inibiti dal d.lgs. 12 luglio 2024, n. 103.
Questa norma prevede che l’organo di polizia possa procedere ai controlli delle attività economiche (e anche i bar e i ristoranti lo sono) solo su esposto, oppure previo sorteggio, una disposizione utile ad evitare eccessivi controlli sugli stessi esercenti.
Evidente come tutto questo abbia portato a una riduzione complessiva dei controlli, compresi quelli sulla sicurezza dei locali.
In conclusione rispetto a quanto accaduto a Cras Montana l’Italia non ha certo condizioni di sicurezza e controllo migliori di quelle svizzere.
La normativa, il cui nucleo principale risale al 1931, andrebbe completamente rivista, prima di tutto per evitare fatti come quello di Cras Montana, ma anche perché attualmente gli organizzatori professionali risultano penalizzati rispetto a chi organizza eventi a latere di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Particolare attenzione, tanto a livello normativo che di controllo, andrebbe posta sull’assicurazione di percorsi di esodo in caso di criticità.
Questo perché l’analisi dei fatti di Cras Montana, ma anche di eventi italiani simili, tanto al chiuso, come quello accaduto nel 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo dove morirono 6 persone e 59 rimasero ferite, quanto all’aperto, come quello di piazza San Carlo a Torino, dove il 3 giugno 2017 morirono 3 persone e si ferirono 1.527 persone, porta alla conclusione che l’elemento chiave che può evitare esiti drammatici come quello de “Le Constellations” sono proprio i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza
Articolo del
13/01/2026 -
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